Agenzia delle Entrate: il codice tributo per la ZES Unica

Agenzia delle Entrate: il codice tributo per la ZES Unica

Italia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 18/E del 15 maggio 2026, ha istituito il codice tributo che consentirà alle aziende beneficiarie di utilizzare in compensazione il credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti effettuati nella ZES Unica Mezzogiorno.
Si tratta di una misura attesa, introdotta per potenziare i flussi di investimento nelle regioni del Sud Italia e dare un ulteriore impulso alla competitività del tessuto produttivo locale.

Per poter fruire del bonus fiscale, i contribuenti dovranno quindi inserire nei modelli di pagamento il codice tributo 7041 – denominato “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente tramite modello F24 telematico, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2026 ed il 31 dicembre 2026.

L’agevolazione riguarda le imprese che hanno effettuato investimenti agevolabili nella ZES Unica; hanno trasmesso la comunicazione integrativa nei termini previsti e non hanno beneficiato del credito “Transizione 5.0” per i medesimi investimenti.

L'utilizzo del credito d'imposta deve avvenire unicamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena lo scarto del modello.
Nel modello F24 il codice “7041” dovrà essere indicato:

nella sezione “Erario”;
nella colonna “importi a credito compensati”;
riportando l’anno di sostenimento dei costi nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatici sulla capienza del credito disponibile; in caso di utilizzo eccedente rispetto all’importo autorizzato, il modello F24 verrà scartato.

Di Lucia Angeloni | 25 Maggio 2026

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