
Cassazione: legittimo l’accertamento della velocità tramite i dati del cronotachigrafo
Norme
Con l’ordinanza n. 19147/2026, Sez II, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 142 del Codice della Strada è pienamente compatibile con il diritto Ue, e che, quindi, i dati del cronotachigrafo possono essere utilizzati per accertare il superamento dei limiti di velocità dei mezzi pesanti.
La decisione è stata assunta a seguito di un ricorso presentato da un’azienda di trasporti contro diversi verbali elevati da una polizia locale. Le sanzioni riguardavano molteplici infrazioni, tra cui il superamento dei limiti di velocità, l’uso inadeguato del pittogramma, la mancata registrazione delle attività e l’inefficienza della cassetta di pronto soccorso.
Il verbale per eccesso di velocità rilevato tramite cronotachigrafo è stato contestato nei confronti di un autista di un autoarticolato che viaggiava a 96 km/h, superando il limite di taratura del limitatore fissato a 90 km/h. La società proprietaria del mezzo pesante aveva contestato la sanzione sostenendo:
l’uso improprio dei dati del tachigrafo;
il contrasto tra normativa italiana e diritto Ue;
la violazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 6394/2021;
l’errata applicazione dell’art. 142, comma 11, del Codice della Strada.
Il Giudice di Pace aveva respinto il ricorso, mentre il Tribunale di Alessandria lo aveva accolto, costringendo l’amministrazione comunale a presentare ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha respinto i primi due motivi di ricorso dell’amministrazione comunale, ma ha accolto il terzo, entrando nel merito della problematica in esame, confermando che i dati del cronotachigrafo hanno valore probatorio per accertare l’eccesso di velocità. Nelle motivazioni ha precisato che il Regolamento 165/2014 non vieta l’uso dei dati del tachigrafo per verificare la velocità, che la Direttiva 2006/22/CE non contiene alcuna limitazione in tal senso e che l’art. 142 CdS è pienamente compatibile con il diritto Ue. Infine, ha puntualizzato come l’utilizzo del tachigrafo contribuisca alla sicurezza stradale e alla tutela dei conducenti, coerentemente con gli obiettivi europei. Infine, ha ricordato come la procedura di infrazione Ue n. 2020/4051 - precedente richiamata - avviata contro l’Italia proprio sul tema cronotachigrafo, è stata archiviata nel dicembre 2023, confermando la correttezza dell’impianto normativo nazionale.
L’azienda sosteneva che tale strumento non fosse previsto dalla normativa europea come mezzo di prova per questa specifica infrazione. La Cassazione ha respinto anche questa tesi, affermando che il cronotachigrafo è contemplato dall’art. 142 del Codice della Strada e dal Regolamento Ue 165/2014 come legittima fonte probatoria.
A tal riguardo è opportuno far presente che il principio giuridico del controllo tramite l’utilizzo del cronotachigrafo, trova la sua giustificazione giuridica anche nell’ art. 13 della Legge 689/1981, che prevede che “gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotograficie ad ogni altra operazione tecnica”.
La pronuncia chiarisce quindi definitivamente che gli enti accertatori possono utilizzare i dati registrati dal dispositivo senza violare il diritto europeo.
Di Lucia Angeloni | 02 Luglio 2026