Certificati e revisioni: l’Italia recepisce il regolamento Ue

Nella giornata di ieri, l'Italia ha recepito ufficialmente il regolamento Ue n. 698/2020 del 25 maggio 2020.

La norma in questione (qui il nostro precedente articolo) ha uniformato su tutto il territorio dell’Unione europea la proroga di 7 mesi delle scadenze dei documenti - patenti, revisioni, CQC e altre attestazioni - che erano state decise in precedenza dai vari Paesi nelle fasi più acute dell’emergenza Coronavirus.

Sull’argomento è già intervenuto anche il ministero dell’Interno che, con la circolare 0051340 del 5 giugno, indica che le nuove scadenze che sono valide dal 4 giugno 2020 in tutti gli Stati dell'Unione europea, Italia compresa.

Queste, nel dettaglio, le misure sull’autotrasporto.

CQC
La validità delle Carte di qualificazione del conducente è prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o Carta di qualificazione del conducente.

Patenti di guida
La validità delle patenti di guida in scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata.

Tachigrafi
Le ispezioni periodiche da effettuarsi tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 saranno effettuate entro sei mesi dalla data prevista.
Nel caso in cui il conducente chieda il rinnovo o la sostituzione della carta del conducente tra il 1° marzo e il 31 agosto 2020, le autorità competenti rilasceranno una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Nell’attesa dovrà poter dimostrare di aver fatto richiesta di rinnovo/sostituzione e dovrà procedere manualmente con le registrazioni delle fasi di viaggio fornendo anche informazioni che consentano di identificare il conducente (nome, numero della CQC o della patente di guida, firma).

Revisioni
I controlli periodici da effettuarsi tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogati per un periodo di sette mesi. Anche la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020, quindi, si considera estesa per un periodo di sette mesi.

Idoneità finanziaria
Se fra 1° marzo e il 30 settembre 2020 un'impresa di trasporto non soddisfa il requisito relativo di idoneità finanziaria il termine fissato per regolarizzare la situazione si estende a un massimo di 12 mesi (invece che di sei).

Licenza comunitaria e attestati
La validità delle licenze comunitarie in scadenza fra il 1° marzo e il 31 agosto 2020 si estende di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per lo stesso periodo. Stesso vale per gli attestati di conducente.