Italia ed Egitto firmano accordo sul trasporto merci: tutti i dettagli

Italia ed Egitto hanno sottoscritto un accordo sul trasporto di merci tramite soli rimorchi/semirimorchi sbarcati via nave che entrerà in vigore a seguito dell’emanazione di un Decreto del Presidente della Repubblica in fase di predisposizione. Si tratta di un accordo atipico perché riguarda non i complessi veicolari dei due Paesi - come avviene solitamente - ma soltanto i veicoli rimorchiati che possono essere trainati nell’altro Paese esclusivamente da vettori residenti.

Per rendere operativo l’accordo, inoltre, è necessario che si riunisca la Commissione mista italo-egiziana, per mettere a punto il contingente, che è deciso annualmente proprio dalla Commissione. L’accordo prevede inoltre che:

le imprese di autotrasporto italiana ed egiziana devono sottoscrivere un accordo commerciale da sottoporre alle autorità del Paese che dovrà rilasciare le autorizzazioni valide per i semirimorchi;

in alternativa all’autorizzazione classica di andata/ritorno per singolo viaggio è prevista la possibilità del rilascio di un’autorizzazione “annuale” valida per un numero indefinito di viaggi;

le autorizzazioni per semirimorchi vengono rilasciate alle imprese italiane dal MIT, devono accompagnare il veicolo durante il trasporto internazionale e consentono lo sbarco e la circolazione sul territorio egiziano, e viceversa. Hanno validità fino al 31 gennaio dell’anno successivo al rilascio;

i pesi, le dimensioni ed altri requisiti dei veicoli rimorchiati devono essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti nel Paese nel quale viene effettuato il trasporto;

il trasporto può essere di destinazione o di transito nel territorio dell’altro Paese;

non è ammesso il trasporto interno (cabotaggio) né il trasporto da/verso Paesi terzi;

il semirimorchio deve entrare/uscire dal Paese esclusivamente a carico; è tuttavia previsto uno speciale permesso per il semirimorchio che esce “vuoto” dall’altro Paese (questo aspetto deve essere definito dalla Commissione mista);

i requisiti assicurativi debbono essere conformi alle leggi vigenti nel territorio del Paese ove avviene il trasporto;

targa temporanea (doganale) deve essere apposta e tolta in ambito dello sbarco e reimbarco del semirimorchio su nave Ro-Ro;

esenzione pagamento tasse e/o dazi doganali;

tassa di circolazione ridotta, con possibilità per la Commissione mista di prevedere agevolazioni fiscali su base di reciprocità, secondo le leggi nazionali;

l’Accordo ha validità di 3 anni con rinnovo automatico, salvo disdetta con preavviso di 3 mesi.

L’armatore danese DFDS - che assicura anche i collegamenti con la Turchia - avvierà nei prossimi mesi un servizio bisettimanale marittimo con una nave RO-RO avente capacità di 200 semirimorchi sulla rotta Trieste-Damietta e una durata del viaggio di 60 ore, con possibilità di incrementarne la frequenza a seconda delle richieste del mercato.