Le previsioni del DL Rilancio in tema di lavoro

Sono diverse le previsioni normative in tema di lavoro contenute nel cosiddetto DL Rilancio, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 19 maggio.

Sullo specifico fronte delle misure di integrazione al reddito, il decreto-legge ha introdotto alcune novità sulla Cassa Integrazione ordinaria, l’assegno ordinario e la Cassa Integrazione in deroga.
Per la CIGO è stata innanzitutto prevista, a beneficio dei datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane, la proroga delle prestazioni per un periodo di ulteriori 9 settimane di cui 5 utilizzabili sempre tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020 e 4 settimane utilizzabili tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020. La proroga, per cui è necessario inoltrare una nuova richiesta (utilizzando sempre la causale “COVID-19) vale per tutti i dipendenti, tranne i dirigenti, in forza alla data del 25 marzo 2020.

Per l’assegno ordinario è stato reintrodotto l’obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura d’informazione, consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Si segnala che la domanda deve essere presentata non più entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa ma entro il mese successivo. È stato inoltre previsto il riconoscimento degli assegni al nucleo familiare, così come per la cassa integrazione, anche ai beneficiari dell’assegno ordinario.

Anche per quanto riguarda la CIGD è stato disposto l’innalzamento della durata massima di trattamento fino a 18 settimane. È stato poi reintrodotto l’obbligo di accordo sindacale per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività a causa dei provvedimenti emanati per far fronte all’emergenza ma restano escluse dall’obbligo di accordo solo le imprese fino a 5 dipendenti. I trattamenti di CIGD successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni sono concessi dall’Inps che provvede all’erogazione delle prestazioni nel rispetto dei limiti di spesa e con una nuova procedura semplificata.

Per i lavoratori con figli fino a 12 anni è stato innalzato da 15 a 30 il numero di giorni di congedo parentale (indennizzati al 50% della retribuzione) ed è stato esteso l’arco temporale di fruizione fino al 31 luglio 2020. I giorni di congedo possono essere utilizzati in maniera continuativa o frazionata e comunque con alternanza tra i due genitori.

È stato poi aumentato, da 600 a 1200 euro, il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, erogabile anche per l’iscrizione ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Ci sono novità anche sul fronte licenziamenti. È stata infatti estesa, fino al 17 agosto 2020, la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo iniziate dopo il 23 febbraio 2020 e dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Per questi ultimi è possibile la revoca da parte del datore di lavoro, a condizione che abbia fatto contestualmente richiesta di trattamento di integrazione salariale.

Tra le principali novità del DL Rilancio anche l’introduzione, per il mese di maggio, del Reddito di emergenza destinato a sostenere i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza sanitaria in corso, individuati secondo specifici requisiti (tra cui reddito familiare, ISEE e patrimonio mobiliare). Le domande di REM, che è erogato dall’Inps in due quote ciascuna di 400 euro, devono essere presentate all’Istituto entro il mese di giugno 2020.

È stata riconosciuta, anche per il mese di aprile e in automatico, l’indennità di 600 euro ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti con partita IVA e ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti all’Inps e beneficiari a marzo scorso della stessa indennità. Per il mese di maggio l’indennità sale a 1.000 euro ma solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto (19 maggio 2020).

Il DL ha poi introdotto una proroga di due mesi dalla scadenza per le prestazioni NASPI (indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti) e DIS- COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) il cui periodo di fruizione termini tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020.

Infine, è stata prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a termine in essere al 23 febbraio 2020 anche in assenza delle specifiche causali.