MIMS: le nuove proroghe di patenti, CQC e abilitazioni

Una circolare del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, del 27 dicembre scorso, indica i nuovi termini di validità di patenti e abilitazioni di guida, dopo la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza, motivata dal perdurare della pandemia.

Per circolare nel nostro Paese le patenti italiane con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022.

Per guidare negli altri Stati della Ue restano le proroghe già in vigore. Ne consegue che le patenti italiane con scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 saranno valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale; quelle in scadenza tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020 resteranno valide fino al 1° luglio 2021; quelle tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 fino a 10 mesi dopo la scadenza normale.

Anche per quel che riguarda le patenti CQC è necessario coordinare le disposizioni comunitarie vigenti.

Per la circolazione su tutto il territorio Ue e dello Spazio economico europeo (SEE) con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia e per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro Ue o SEE, la validità della CQC è prorogata come da schema

Si evidenzia anche che nei primi due casi si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, e gli ulteriori sei stabiliti dalle precedenti disposizioni. Nel terzo caso si applicano i 10 mesi di proroga del Regolamento Ue 2021/267.

Per la circolazione su territorio nazionale, la validità della CQC rilasciata in Italia e in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 è prorogata al 29 giugno 2022.

Inoltre,  i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022, ma solo per la circolazione su territorio nazionale.

Se in scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2021 conservano la loro validità fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle parti contraenti dell'ADR che lo hanno sottoscritto.

Per quanto riguarda l'esame di ripristino della cqc, ai fini del computo dei 2 anni dalla scadenza – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino - non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.
Il titolare di CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 - prorogata al 29 giugno 2022 - può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 881 giorni successivi alla scadenza dei 2 anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Il MIMS ha comunque pubblicato uno schema di sintesi di tutte le proroghe di patenti e altri documenti abilitativi alla guida rilasciati in Italia, comprese CQC e ADR.

Le tabelle sono consultabili a questo link.