MIT: primi chiarimenti sull’obbligo dei tachigrafi G2V2 per i mezzi tra 2,5 e 3,5 Ton

MIT: primi chiarimenti sull’obbligo dei tachigrafi G2V2 per i mezzi tra 2,5 e 3,5 Ton

Archivio

Dal 1° luglio 2026, anche i veicoli tra 2,5 e 3,5 Ton, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, impegnati in operazioni di trasporto internazionale o di cabotaggio di merci devono essere equipaggiati con un tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2).

Con una circolare a firma del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, Fausto Fedele, il MIT ha quindi fornito le prime indicazioni operative, specificando che sono esclusi dall’obbligo i trasporti di merci in ambito nazionale.

In presenza di documentazione che attesti traffico internazionale, si presume che il conducente sia sempre tenuto alle registrazioni sin dall'inizio del periodo di lavoro giornaliero del giorno in cui effettua il trasporto internazionale o di cabotaggio osservando il rispetto del riposo settimanale.

In merito all'utilizzo del tachigrafo, il testo sottolinea che anche la seconda versione di tachigrafi intelligenti, in presenza del segnale satellitare, registra le coordinate di posizione del veicolo oltre che all'inserimento del Paese effettuato dal conducente ad inizio e fine attività, anche ogni 3 ore cumulative di guida. La seconda versione di tachigrafo intelligente registra automaticamente anche i dati inerenti all'attraversamento di frontiera.

L'estensione non esclude l'obbligo dei conducenti di presentare ogni registrazione fatta durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026, trattandosi di una prescrizione relativa al conducente.

I conducenti dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 Ton e fino a 3,5 Ton, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, che effettuano sia trasporti nazionali sia trasporti internazionali, sono soggetti agli obblighi di cui al regolamento (CE) 561/2006 solo durante l'esecuzione del trasporto internazionale o durante le operazioni di cabotaggio a questi ultimi collegati. Nelle tratte svolte esclusivamente in ambito nazionale, resta ferma l'esenzione dall'applicazione.

Il conducente che alterna periodi di guida di veicoli in ambito nazionale esclusi dal regime di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 tramite veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 Ton con periodi di guida in ambito internazionale o di cabotaggio soggetti all'obbligo del tachigrafo con veicoli sopra le 2,5 Ton è tenuto a garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo.

Sul tema della formazione e dei controlli da parte delle imprese, la circolare chiarisce che dal 1° luglio, gli obblighi saranno estesi anche ai conducenti dei veicoli di massa sopra le 2,5 Ton e fino a 3,5 Ton, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, durante l'esecuzione di operazioni di trasporto internazionale e/o di cabotaggio.

Di Lucia Angeloni | 16 Aprile 2026

Potrebbe interessarti anche