Noleggio senza conducente: i chiarimenti del Ministero dell’Interno
Norme
Con nota del 5 settembre 2023, La Direzione Centrale della Polizia Stradale ha emanato una nota, datata 5 settembre, in cui approfondisce le novità in materia di noleggio dei veicoli senza conducente, introdotte dalla Legge 10 agosto 2023 (qui il nostro precedente articolo).
Per quanto riguarda la possibilità di noleggiare veicoli da qualunque impresa comunitaria anche per effettuare trasporti nazionali, la nota ministeriale sottolinea che questi veicoli debbono essere stati immatricolati ad uso di terzi, segnalando, tuttavia, che tale vincolo non scatta per quei noleggi da Paesi Ue, la cui legislazione non prevede la distinzione tra uso proprio ed uso di terzi.
La nota conferma poi liberalizzazione del noleggio per i veicoli di massa superiore a 6 Ton. da qualsiasi impresa (di noleggio, costruttrice, ecc..) e non come in precedenza da sole imprese di autotrasporto conti terzi, specificando che tra i veicoli da noleggiare sono ricompresi anche i trattori.
E ancora, vengono declinate le condizioni per l’impiego dei veicoli acquisiti in locazione senza conducente. In particolare:
per quanto riguarda il personale, è evidenziato che l’impresa locatrice non può distaccare autisti presso l’impresa locataria, che a sua volta, oltre al proprio personale, può utilizzare anche conducenti acquisiti in somministrazione o distacco da altra impresa (diversa da quella locatrice);
per quanto riguarda il veicolo noleggiato, questo non può essere oggetto di sub-noleggio (che è quindi espressamente vietato).
La nota ministeriale approfondisce poi il nuovo apparato sanzionatorio, chiarendo che:
le sanzioni previste al comma 7, scattano quando vengano violate le condizioni di utilizzo previste al comma 4 (ad es. utilizzo di un veicolo in contro proprio di massa superiore a 6 Ton.);
le sanzioni del comma 7 bis (mancato rispetto delle condizioni per il noleggio) scattano sia in caso di mancata esibizione del contratto di noleggio o del contratto di lavoro dei dipendenti che in quello di assenza completa dei contratti. Nella prima ipotesi, l’organo accertato provvederà su strada ad applicare la sanzione prevista dall’art. 180, comma 7 CdS, invitando l’impresa locatrice a produrre i contratti; solo in caso di mancata esibizione della documentazione scatterà l’applicazione della sanzione da 430 a 1.731 euro. Di questa violazione – precisa la nota ministeriale - risponde in prima battuta l’impresa locatrice per aver utilizzato un veicolo adibito a noleggio, mentre il locatario sarà coinvolto solo se “abbia concretamente contributo” al mancato rispetto delle condizioni. In nessun caso il conducente risponde della sanzione.
Di Redazione Tir | 07 Settembre 2023