Trasporto rifiuti: per la Cassazione in caso di documentazione errata responsabile anche l’autista

Trasporto rifiuti: per la Cassazione in caso di documentazione errata responsabile anche l’autista

Italia / Norme

Chi trasporta rifiuti è responsabile della corretta compilazione del formulario FIR, anche quando agisce come semplice dipendente di un’azienda autorizzata.
Lo ha messo nero su bianco la seconda sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15605 pubblicata il 21 maggio 2026.
I giudici di legittimità hanno stabilito tale principio partendo da un caso specifico e cioè un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ritenuto illecito in quanto effettuato con Formulario d’identificazione dei rifiuti con dati incompleti/inesatti e quindi non utili a consentire la ricostruzione delle informazioni dovute per legge.

L’autista responsabile del trasporto è stato condannato assieme all’impresa al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di circa 3.000 euro in quanto materiale esecutore di un'attività illecita. Avendo eseguito gli ordini del titolare, il conducente ha impugnato l’ordinanza; un’opposizione accolta sia in primo grado sia in appello.
Alla base della scelta dei giudici c’era la considerazione che la negligenza doveva riferirsi esclusivamente ai soggetti che hanno la responsabilità in materia di gestione del rifiuto e non a chi ha solo occasionalmente un rapporto di lavoro con una delle imprese coinvolte.
Un’impostazione totalmente revisionata, però, in Cassazione.
I giudici di legittimità, sulla base del Testo Unico Ambientale, hanno affermato infatti che: “l'art.258, quarto comma, del d.lgs. n.152/2006 non sanziona la sola condotta materiale del trasferimento del rifiuto da un posto all'altro, ma piuttosto tutta la filiera necessaria per l'organizzazione, la gestione, il controllo e l'esecuzione del trasporto illecito”.
Rispondono quindi del fatto, in concorso: “tutti i soggetti che hanno in concreto cooperato nello stesso, o che hanno comunque agevolato la commissione dell'illecito, ivi incluso colui che materialmente cede ad altri un rifiuto perché esso sia trasferito altrove, senza curarsi di predisporre i necessari F.I.R. e la restante documentazione prevista dalla normativa speciale per assicurare la tracciabilità del trasporto del rifiuto”.

Ciò vuol dire che eseguire gli ordini del datore di lavoro non esonera il dipendente da eventuali responsabilità, soprattutto quando partecipa attivamente a un’attività che si rileva illegale per conto dell’impresa.

Di Antonella Vicini | 10 Giugno 2026

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