Patenti: proroga della validità al 31 dicembre

Tenuto conto della proroga dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19 e visto quanto stabilito dalla conversione in legge del DL Rilancio, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha aggiornato i termini di validità per i documenti necessari alla guida.

Con una circolare dello scorso 13 agosto, infatti, il MIT ha stabilito che la validità delle patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020 è prorogata, per quanto riguarda il territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2020. Per guidare, invece, negli altri Paesi dell’Ue bisogna far riferimento al Regolamento Ue numero 698 del 2020 in base a cui le patenti scadute dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza indicata sulla patente stessa.

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (cosiddetto foglio rosa) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021.
Per quanto riguarda le attestazioni sanitarie, i certificati medici necessari per conseguire la della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico), o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegato ad una istanza di conseguimento della patente di guida, cade tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza che è fissato al 15 ottobre 2020. I permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.