Licenze comunitarie: i chiarimenti del MIT

Licenze comunitarie: i chiarimenti del MIT

Italia

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una circolare del 15 giugno 2020, ha fornito alcune indicazioni riguardanti il regolamento Ue 698/2020 sulla proroga di validità di CQC, patenti e revisioni (qui il nostro precedente articolo).

Le precisazioni riguardano soprattutto le modalità di rinnovo delle licenze comunitarie in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 (ove non già rinnovate) e il 31 agosto 2020 e delle relative copie certificate conformi, la cui validità è prorogata dal regolamento Ue per un periodo di sei mesi. Per evitare il rischio di cumulo delle domande di rinnovo in un periodo limitato e per consentire un’efficace organizzazione dell’attività di rilascio delle licenze comunitarie è raccomandato alle imprese interessate di procedere alla domanda di rinnovo con un consistente anticipo rispetto alla data di scadenza, ed in modo particolare per le imprese che si avvalgono della proroga di sei mesi della loro validità.

La circolare ministeriale chiarisce inoltre che, qualora sia stata rilasciata una nuova licenza comunitaria, a seguito di domanda di rinnovo, non è consentita l’utilizzazione delle copie certificate conformi della licenza comunitaria precedente, in quanto la validità delle copie conformi è, per principio generale, strettamente dipendente dalla validità della licenza medesima e non possono conservare validità le copie conformi di una licenza sostituita per rinnovo.

Infine, il MIT sottolinea che, in caso di licenza prorogata “ex lege” dal regolamento n. 2020/698, per ragioni tecniche legate al sistema informatico non è possibile procedere al rilascio di copie certificate conformi della stessa nel periodo di proroga della validità in quanto il sistema non consente la stampa di copie certificate conformi di licenze già “formalmente” scadute.

La circolare completa: Circolare MIT 15.6.2020

Di Redazione Tir | 18 Giugno 2020

Potrebbe interessarti anche