Rimborso accise secondo trimestre 2026: domande fino al 31 luglio 2026

Rimborso accise secondo trimestre 2026: domande fino al 31 luglio 2026

Italia

L'Agenzia delle Dogane ha diffuso una nota con le modalità di rimborso delle accise sul gasolio e HVO relativo al secondo trimestre di quest’anno. La misura interessa i mezzi pesanti con una massa complessiva pari o superiore alle 7,5 Ton e conformi agli standard ambientali Euro 5 o superiori, limitatamente ai rifornimenti eseguiti nell'arco che va dal 1° aprile al 30 giugno 2026. Domande a partire da domani, 1° luglio, fino al 31 dello stesso mese.

Ricordiamo che al momento, la trasmissione delle istanze può ancora avvenire attraverso diversi canali, tra cui il servizio telematico doganale tramite software dedicato (il servizio E.D.I.), la posta elettronica certificata inviata all'ufficio territoriale competente o la spedizione cartacea accompagnata da un supporto digitale come chiavette USB o CD. 

Il quadro normativo cambierà invece dal 1° ottobre 2026, quando diventerà obbligatorio l'uso della modalità telematica per poter usufruire del credito di compensazione. Inoltre, sempre da ottobre, i tempi previsti per la maturazione del silenzio assenso passeranno da sessanta a trenta giorni, snellendo le attese per l'utilizzo dei crediti d'imposta.

Entrando nel dettaglio dei valori economici del rimborso, le cifre variano in base alla tipologia di carburante utilizzato e alle finestre temporali di riferimento. 

Per il gasolio tradizionale e per l’HVO che non soddisfa i requisiti di sostenibilità ambientale previsti dall'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 43/2025, il beneficio è fissato a 69,68 euro per ogni mille litri consumati tra il 1° aprile e il 22 maggio. Questa somma aumenta a 169,68 euro per il periodo compreso tra il 23 maggio e il 6 giugno, per poi stabilizzarsi a 219,68 euro per l’ultima frazione del trimestre, che va dal 7 al 30 giugno. 

Qualora invece si utilizzi biocarburante HVO certificato secondo i parametri di sostenibilità he dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025, gli importi seguono una ripartizione differente: la quota è di 214,18 euro per mille litri tra il 1° e il 7 aprile, scende a 69,68 euro dall’8 aprile al 10 maggio, per poi tornare a 214,18 euro dall’11 al 22 maggio. Si attesta invece a 169,68 euro tra il 23 maggio e il 6 giugno, concludendo il trimestre con un valore di 214,18 euro dal 7 al 30 giugno.

Esiste poi un caso specifico che riguarda l'HVO di cui non si possiedono dati certi sulla provenienza della materia prima, sempre con riferimento alle condizioni di cui all’art. 3.4, secondo periodo del D.Lgs 43/2025.  In questa eventualità, per tutelare la veridicità delle dichiarazioni, si applica l’aliquota minore prevista, corrispondente a 69,68 euro per mille litri dal 1° aprile al 22 maggio, 169,68 euro dal 23 maggio al 6 giugno e 214,18 euro per il resto di giugno. 

La precisione nel riportare questi dati è fondamentale e deve basarsi sulla data effettiva di rifornimento, documentabile attraverso fatture ordinarie, fatture differite o, per chi dispone di impianti per uso privato, tramite i documenti di accompagnamento elettronici e-DAS. 

Evidenziamo che il tetto massimo rimborsabile è di un litro di carburante per ogni chilometro viaggiato.

Per quanto riguarda l'impiego del credito tramite il modello F24, il codice tributo da inserire resta il 6740, utilizzabile anche se si superano le soglie annue di 250 mila euro.

I crediti maturati con riferimento al primo trimestre 2026 potranno essere compensati entro la fine del 2027 mentre per l'eventuale eccedenza, il rimborso potrà essere richiesto fino al 30 giugno 2028.

Di Carolina D’Elia | 30 Giugno 2026

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