Tachigrafo G2V2: dal 1° luglio obbligo anche per i mezzi da 2,5 tonnellate

Tachigrafo G2V2: dal 1° luglio obbligo anche per i mezzi da 2,5 tonnellate

Internazionale

Dal 1° luglio 2026 scatta l'obbligo di dotarsi di tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) per i veicoli commerciali leggeri con massa superiore a 2,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali nell'Unione europea o cabotaggio. L’estensione per i mezzi tra 2,5 e 3,5 Ton è stata introdotta con il Pacchetto Mobilità (Reg. 1054 /2020 e riguarda anche i veicoli che svolgono trasporti nazionali "internazionali" (come tratte estere).

Se un veicolo "nazionale" esce dall'Ue anche una sola volta dovrà essere conforme alle nuove disposizioni.

I tachigrafi che dovranno essere obbligatoriamente installati sono denominati Smart Tachograph Version 2, che svolgono molte più funzioni dei propri predecessori. Oltre al numero di km e agli orari, vengono infatti fornite molte informazioni in più, quali:

posizione - accertata all’inizio del viaggio, ogni 3 ore e poi alla fine;

passaggi di frontiera - registrati nella memoria del tachigrafo;

monitoraggio carico-scarico - registrano il tempo e il luogo in cui avvengono carico e scarico.

Le società di trasporto che effettuano attività di commercio internazionale tra Paesi Ue, avranno quindi l’obbligo di installare i nuovi tachigrafi per evitare la sanzione previste dall’articolo 179 del Codice della Strada pari a una somma da 866 a 3.464 euro, oltre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi.

Nel richiamare l’obbligo di dotazione e di utilizzo della seconda versione di tachigrafo intelligente (G2V2) e della carta del conducente durante l’esecuzione dei trasporti indicati precedentemente, si precisa che in caso di traffico internazionale è ragionevole presumere che il conducente sia sempre tenuto alle registrazioni sin dall’inizio del periodo di lavoro giornaliero del giorno in cui effettua il trasporto internazionale o di cabotaggio, osservando altresì il rispetto del riposo settimanale. Pertanto, se il conducente durante la settimana solare effettua un trasporto internazionale attivando una potenziale settimana lavorativa, rientra nell’ambito applicativo del Regolamento 561/2006 e, quindi, entro 144 ore dall’inserimento della scheda e l’attivazione della registrazione della giornata lavorativa, comunque dovrà effettuare un riposo settimanale regolare o ridotto.

L’estensione non esclude l’obbligo dei conducenti di presentare ogni registrazione fatta durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti al 1° luglio 2026, trattandosi di una prescrizione relativa al conducente, finalizzata a consentire una verifica puntuale sull’osservanza della normativa sociale, salvo che il conducente non sia mai stato tenuto, prima del 1° luglio 2026, al rispetto delle norme del Regolamento (CE) 561/2006.

Ai fini della dimostrazione dei 56 giorni lavorativi, qualora in tale periodo l’autista non abbia mai effettuato un trasporto internazionale nell’ambito del Regolamento 561/2006, è utile l’utilizzo dell’attestato delle assenze, come previsto dall’ art. 11 della Legge 144/2014.

Nelle tratte svolte esclusivamente in ambito nazionale, sia in conto terzi che in conto proprio, non trova applicazione il Regolamento sopra citato. In tali ipotesi, durante l’esecuzione dei trasporti nazionali, la registrazione delle attività del conducente potrà essere effettuata nello stesso modo in cui viene impiegato il veicolo in trasporti che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 561/2006, rimangono fuori dal campo di applicazione della norma europea, attivando la funzione “out of scope”.

A tal riguardo, si precisa che nonostante sia opportuno inserire sempre la carta del conducente nel tachigrafo in modo che il conducente possa sempre disporre di idonea documentazione per provare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti, la funzione “out of scope” è attivabile, anche senza inserire nell’unità di bordo la carta tachigrafica.

Si ricorda che il conducente che alterni periodi di guida con i veicoli in questione in ambito nazionale, e quindi fuori dall’ambito applicativo del Regolamento 561/2006 o in ambito internazionale con l’applicazione delle disposizioni dettate dalle ultime modifiche normative in materia, è tenuto comunque e sempre a garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo.

Di Lucia Angeloni | 30 Giugno 2026

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