Tempi di guida e di riposo: la precisazione dell’INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 260 del 18 giugno 2020, ha dato istruzioni su come calcolare la sanzione relativa alla violazione degli obblighi di riposo intermedio previsti dal Decreto Legislativo 234/2007.

Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto non possono in nessun caso lavorare per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio. L’orario di lavoro, infatti, deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno trenta minuti, se il totale delle ore di lavoro è compreso fra sei e nove ore, e di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore; un riposo che può eventualmente essere frazionato in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.

La nota INL precisa che la sanzione (una sanzione amministrativa da 103 a 300 euro) prevista per l’inosservanza dell’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano tali operazioni si calcola in misura fissa e non in ragione del numero di lavoratori coinvolti.
Tale interpretazione deriva, secondo l’INL, dal dato letterale della disposizione, confrontata con quanto previsto dalla disciplina normativa della durata massima della prestazione lavorativa e del lavoro notturno: in questi casi il legislatore ha espressamente previsto una commisurazione della sanzione sulla base del numero dei lavoratori e per ciascun periodo cui la violazione si riferisce.
Tale formulazione è assente dalla disciplina della violazione del riposo intermedio e di conseguenza l’INL conclude che la mancata osservanza degli obblighi di riposo intermedio comportano una sanzione individuata in un importo minimo e massimo, ma senza tener conto del numero dei lavoratori coinvolti.