Cassazione: ecco quando è sospeso l’obbligo di comunicare i dati per i punti patente

Cassazione: ecco quando è sospeso l’obbligo di comunicare i dati per i punti patente

Norme

La Corte di Cassazione, con un’ordinanza dell’11 maggio, ha confermato un punto importante in materia di sanzioni del Codice della Strada e decurtazione dei punti patente.

In caso di impugnazione del verbale di accertamento differito relativo a infrazioni che comportano la sottrazione di punti dalla patente (o dalla CQC per gli autisti professionisti), si interrompe il termine di 60 giorni previsto per la comunicazione dei dati del conducente.

Ciò significa che l’eventuale verbale notificato al proprietario del veicolo o all’obbligato in solido con il quale viene applicata nei suoi confronti la sanzione dell’art. 126 bis, comma 2 del Codice della Strada, ovvero il pagamento di una somma da 291 a 1.166 euro, in pendenza di un ricorso giurisdizionale o amministrativo, deve ritenersi illegittimo.

Soltanto una volta che il ricorso venga respinto, l’organo accertatore potrà emettere un nuovo invito per l’obbligato a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, entro 60 giorni.

La decisione si inserisce nel solco del pronunciamento n. 27/2005 della Corte Costituzione in base al quale “in nessun caso…il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”.

Di Lucia Angeloni | 22 Maggio 2026

Potrebbe interessarti anche