
Tachigrafo intelligente di seconda generazione: ulteriori chiarimenti dalla Commissione Ue
Europa
La Commissione europea ha recentemente diffuso nuovi chiarimenti – disponibili nella pagina FAQ (domande e risposte) - riguardanti l'implementazione del tachigrafo intelligente di seconda generazione, noto come G2V2, integrando le linee guida fornite a gennaio 2025.
Ricordiamo che l'obbligo di installazione è scattato dal 31 dicembre 2024 per i nuovi mezzi sopra le 3,5 Ton impiegati in trasporti internazionali, con una proroga fissata al 18 agosto 2025 per i veicoli che presentano ancora la versione precedente del tachigrafo (G2V1). L'orizzonte temporale si estende fino al 1° luglio 2026 per i mezzi commerciali leggeri, con massa compresa tra 2,5 e 3,5 Ton, che dovranno adeguarsi se impiegati in trasporti transfrontalieri o attività di cabotaggio.
Alla luce di queste scadenze, la Commissione europea ha pertanto evidenziato che alcune precisazioni - quelle relative alla registrazione manuale degli attraversamenti transfrontalieri - rappresentano una misura temporanea, destinata a scomparire man mano che il parco circolante si doterà della versione più recente del tachigrafo intelligente, capace di rilevare autonomamente la posizione geografica e di registrare il passaggio di frontiera senza intervento manuale da parte del conducente (qui il link al nostro precedente articolo per approfondire gli esempi FAQ della Commissione Ue sulle registrazioni dei passaggi di frontiera).
Il passaggio alla nuova tecnologia non è tuttavia privo di sfide, in particolare per quanto riguarda la gestione delle carte tachigrafiche rilasciate tra l'agosto del 2020 e lo stesso mese del 2023. È infatti emerso che, in alcuni casi specifici, tali tessere potrebbero non disporre di una capacità di archiviazione sufficiente per contenere i dati relativi ai tempi di guida e di riposo degli ultimi 56 giorni, oltre alla giornata in corso.
A tal proposito, la Commissione europea ha chiarito che l'eventuale sovrascrittura dei dati non può essere imputata alla negligenza dell’autortasportatore poiché si tratta di un limite tecnico. Per ovviare a tali inconvenienti durante i controlli su strada, gli ispettori sono tenuti a verificare se le informazioni mancanti sulla carta siano reperibili nella memoria interna del tachigrafo installato sul veicolo. Qualora questa operazione non fosse possibile, le imprese hanno il compito di supportare i propri dipendenti, inviando loro telematicamente i duplicati dei dati precedentemente scaricati, oppure, in alternativa, i conducenti possono conservare le stampe cartacee dei registri di attività per coprire l'intero arco dei 56 giorni richiesti dalla legge.
Un’altra questione riguarda le carte del conducente emesse da paesi extra Ue aderenti all’Aetr, l’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada. Come già chiarito a gennaio 2025, questi operatori, nel momento in cui vengono assunti da aziende di trasporto europee, ricadono sotto la giurisdizione Ue in materia di tempi di guida e riposo del cronotachigrafo. È dunque responsabilità condivisa tra l'autotrasportatore e l'azienda assicurarsi che, alla scadenza della carta “Aetr”, venga richiesta una nuova carta del conducente nello Stato membro di residenza abituale. Inoltre, la Commissione Ue chiarisce che se la carta emessa da un Paese Aetr non dovesse supportare le funzioni avanzate dell'ultima versione del tachigrafo, il conducente resta comunque obbligato a documentare la propria attività l’attività prestata nei 56 giorni precedenti, oltre a quello del controllo, e, a tal fine, può comunque richiedere la sostituzione della sua carta.
L’ultimo punto FAQ, invece, illustra alcuni contesti esemplificativi per fare luce sui criteri per l'obbligo di aggiornamento, o retrofit, dei tachigrafi esistenti. Se un mezzo immatricolato nell’Unione che viaggia tra un Paese membro e uno Stato AETR, come nel caso di un tragitto dalla Romania alla Macedonia del Nord attraverso la Bulgaria, potrebbe non necessitare del tachigrafo G2V2 se l'operazione non è assoggettata dalle norme europee sui trasporti. Al contrario, se lo stesso veicolo effettua trasporti all'interno dell'Ue o verso nazioni come la Svizzera o quelle appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), l'adozione del tachigrafo di seconda generazione diventa un requisito obbligatorio. Una nota di flessibilità è stata prevista per i trasporti nazionali che, per ragioni logistiche legate al percorso più breve, si trovano a transitare in un altro Stato membro. In tali circostanze, l'operazione non è classificata come trasporto internazionale e, di conseguenza, non scatta l'obbligo di retrofit.
Di Carolina D’Elia | 30 Marzo 2026