Trasporto merci: semplificazioni per accesso alla professione e criteri per targhe prova

Trasporto merci: semplificazioni per accesso alla professione e criteri per targhe prova

Italia

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026 la Legge di conversione del DL n. 19/2026, denominato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione". 

Tra gli interventi più significativi nel settore di nostro interesse, l'autotrasporto, si menziona la revisione delle procedure necessarie per l’ingresso di nuovi operatori nel comparto, un tema che tocca da vicino le aspirazioni professionali di molti giovani e la necessità di ricambio generazionale per le imprese, e i nuovi criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di prova.

Riguardo alla prima misura, la normativa stabilisce l’abbattimento delle barriere provinciali che condizionavano i candidati all’idoneità professionale. Da questo momento in poi, quindi, chiunque intenda intraprendere la carriera di trasportatore di merci per conto terzi o di persone avrà maggiore libertà d’azione, potendo scegliere di sostenere il relativo esame in qualunque provincia della regione di appartenenza.

Accanto all'abilitazione professionale, il nuovo provvedimento pone l'accento sulla gestione tecnica dei mezzi attraverso una ridefinizione delle regole per il rilascio delle targhe prova. L’autorizzazione alla circolazione per scopi sperimentali o tecnici è infatti ora strettamente vincolata alla reale capacità organica delle imprese. In particolare, il numero di permessi concessi a ogni titolare d’azienda non potrà eccedere il totale dei lavoratori, siano essi dipendenti o collaboratori, impegnati stabilmente nelle attività. 

Queste targhe, strumenti indispensabili per condurre prove su strada, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, vengono così inserite in un perimetro di controllo più rigoroso, volto a evitare eccessi e a garantire che l’uso sia strettamente professionale e funzionale allo sviluppo dell’attività. 

Un’attenzione particolare è stata riservata al settore della logistica marittima. In particolare, per le società che operano nelle operazioni di sbarco e imbarco o che devono gestire la movimentazione di automezzi non ancora immatricolati all'interno dei nodi portuali e verso i centri di stoccaggio retroportuali, è previsto un regime di calcolo più flessibile. In questo caso, nel conteggio del personale che giustifica il rilascio delle targhe, verranno inclusi anche i lavoratori portuali a tempo determinato, a patto che la loro collaborazione sia certificata dall'Autorità di sistema portuale competente. 

Un ulteriore tassello della riforma riguarda i limiti di occupazione dei veicoli in prova durante la marcia. In merito, la misura stabilisce che, oltre al conducente, sia ammessa la presenza di un solo passeggero, il quale deve necessariamente essere identificato nel titolare della licenza o in un dipendente dell'impresa autorizzata. 

Al fine di tutelare l’ambito della ricerca scientifica e dell’innovazione industriale, questo limite tuttavia non si applica alle autorizzazioni concesse alle aziende, alle università e agli istituti di ricerca che utilizzano le targhe per attività di ricerca e sperimentazione, di sviluppo, di produzione e di collaudo di veicoli e dei loro componenti.

Di Carolina D’Elia | 23 Aprile 2026

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